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Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente tra il DPR 177/2011 e l'interpello 23/2014

La figura del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente alla luce del DPR 177/2011 e dell'interpello 23/2014

Tra le varie figure che sono coinvolte nell’applicazione di quanto previsto dal DPR 177/2011, quella del Rappresentante del Datore di lavoro committente (nel seguito indicato solo come Rappresentante) è, forse, una di quelle su cui si è meno discusso finora, nonostante sia ancora privo di una chiara definizione specifica di ruolo. Sin dalla pubblicazione del testo del Decreto, questo nuovo ruolo previsto dal Legislatore ha, infatti, subito innescato un dibattito su quali potessero essere i suoi compiti, le sue responsabilità e quali attività potesse effettivamente svolgere nell’ambito delle operazioni, specie riguardo alle altre figure già previste nel nostro ordinamento: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, RSPP, CSP, CSE, ecc..

Inoltre, in seguito all’emanazione dell’interpello 23/2014, dove sono stati precisate le sue prerogative e, da un certo punto di vista, è stata introdotta ed esplicitata una nuova lettura dei suoi compiti con l’attribuzione di un suo specifico ruolo di garanzia, il dibattito ha ripreso vigore.

Ricordiamo che l’art. 3 C2 del DPR 177/2011 prevede che il Datore di lavoro committente, in caso di appalto di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, debba individuare un proprio Rappresentante che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative e che vigili, in funzione d’indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai dipendenti dell’appaltatore o dai lavoratori autonomi per limitare il rischio da interferenza delle lavorazioni che si svolgono contestualmente o che si susseguono senza soluzione di continuità le une con le altre nel medesimo ambiente di lavoro.

Questa figura, per quanto stabilito dal DPR 177/2011, dev’essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve avere comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f). Da notare l’evidente errore nel testo del Decreto - infatti, si fa riferimento alle “attività di informazione formazione e addestramento” con riferimento alle lettere “c” e “f” dell’articolo 2, mentre invece avrebbero dovuto più correttamente essere indicate le lettere “d” e “f”, poiché la lettera “c” si riferisce ad altro che nulla c’entra con le attività ipotizzate

Ciò premesso, come incide il contenuto dell’interpello n. 23 del 6 ottobre 2014 sull’interpretazione del testo originale del DPR 177/2011 nella parte in cui si riferisce a questa figura? Per poter dare una risposta a questa domanda, bisogna tenere conto che la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, su richiesta di Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), ha espresso il proprio parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011, in quanto l’attività di coordinamento del Rappresentante che, secondo Federutility, rappresenta l’applicazione di “una specificazione dell’obbligo di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008” e implica il “dovere di mettere in comunicazione le varie fasi dell’attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni e intralci di attività forieri di potenziali pericoli”.

Federutility ha inoltre chiesto se sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’attività di vigilanza richiesta al Rappresentante dall’art. 3, comma 2, cit. “non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall’articolo 3, comma 3, del DPR. 177/2011”. La Commissione interpellata, accogliendo l’interpretazione della richiedente, ha anche precisato che spetta però al Datore di lavoro committente sia la scelta della persona più idonea, sia la definizione delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti. È infatti il Datore di lavoro committente che deve specificare nell’ambito della procedura adottata ai sensi del’art.3 c3 se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del Rappresentante direttamente sul luogo in cui si eseguono le attività lavorative all’interno di ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Dall’analisi del testo dell’Interpello, è facilmente riscontrabile l’attribuzione esplicita al Responsabile sia di una posizione di garanzia che, nel testo originale, non appariva chiaramente, sia di una funzione impeditiva, che crea per questi un obbligo d’intervento in caso di rischio per la salute, la sicurezza e la vita di chi opera in spazi confinati. La posizione di garanzia del Rappresentante, va dunque ad assommarsi a quelle già individuate dalla legislazione e dalla giurisprudenza in capo agli altri soggetti previsti nel sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rende fondamentale l’acquisizione, da parte del soggetto che sarà chiamato a svolgere tale ruolo, anche della consapevolezza delle responsabilità che assumerà nel momento che si troverà ad applicare in pratica l’incarico ricevuto.

 

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